COMUNE DI

MARTIGNACCO

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 8 - ZONE ABITATIVE DI COMPLETAMENTO B.

 

Tale zona comprende aree già urbanizzate, così come definite dall'articolo 5 del DPGR 0126/Pres. del 1995 e successive modifiche, ed è distinta nelle seguenti sub-zone:

- sub-zona B1 zone del tessuto edilizio consolidato del Capoluogo e delle frazioni.

Tipologie: tradizionale-storica, prevalentemente in linea od organizzata in complessi edilizi articolati.

- sub-zona B2 zone sostanzialmente sature attigue ai centri del capoluogo e delle frazioni.

Tipologie: unifamiliare, bi-trifamiliare, plurifamiliare in condominio ed a schiera.

- sub-zona B3 zone di completamento esterne al centro del capoluogo e delle frazioni, già edificate o libere.

Tipologie: unifamiliare, bi-trifamiliare, plurifamiliare in condominio e a schiera.

- sub-zona B4 zone inedificate di completamento esterne al centro del capoluogo e delle frazioni subordinate a convenzionamento.

Tipologie: unifamiliare, bi-trifamiliare, plurifamiliare in condominio e a schiera. Le tipologie ammesse non devono essere in contrasto con quelle prevalenti in tutte le subzone B citate1.

 

In caso di frazionamento di un lotto su cui insiste un edificio, dovrà essere mantenuto il lotto di pertinenza dell’immobile, che non potrà essere inferiore a quello necessario alla determinazione della sua volumetria1.

 

Le viabilità1 private distributive ai singoli lotti dovranno obbligatoriamente avere una sezione minima di ml. 5,00 per la carreggiata stradale ed essere costeggiate da almeno un marciapiede di profondità pari ad un minimo di ml. 1,501.

 

E’ ammessa deroga, con esclusione della viabilità di nuova realizzazione che comunque non potrà essere inferiore a ml. 4,50 complessivi1, esclusivamente nei casi in cui sia fisicamente impossibile adeguarsi al comma precedente. La detta impossibilità va documentata con fotografie e rilievo.

Deve inoltre essere dimostrata la proprietà del transito e/o il diritto dello stesso per l’uso residenziale, questo prima del rilascio del titolo abilitativo.

La deroga di cui sopra, in zona B3, non è applicabile a viabilità che diano accesso complessivamente a più di otto unità immobiliari1.

 

Nelle nuove edificazioni, e nel caso di interventi di ristrutturazione e/o ampliamento che comportino un aumento del numero delle unità immobiliari, sono da ricavarsi parcheggi nella misura minima seguente:

a)   stanziale: 1 m2 per ogni 10 m3, ma non meno di 2 posti auto per ogni unità immobiliare di uso diverso da accessori;

b)   di relazione:

      1)   per opera alberghiera o agrituristica: 1 posto auto per ogni 2 utenti;

      2)   di superfice utile artigianale e agricola non agrituristica: 10%;

      3)   di superfice di vendita commerciale al dettaglio:

            3.1)    in genere: 60%;

            3.2)    per esercizio singolo di superfice di vendita compresa tra m2 400 e m2 1.500: 150%;

      4)   di superfice utile direzionale: 30%;

      5)   di superfice utile di servizi e attrezzature collettive:

            5.1)    per nuova realizzazione o ampliamento: 80%;

            5.2)    per recupero: 40%;

      6)   di superfice utile di servizi: 30%.

 

E’ sempre e comunque vietato costituire deposito di materiali e/o attrezzature a cielo aperto ovunque collocate all’interno del lotto.

 

 

8.1 - SUB-ZONA B1.

 

ATTUAZIONE: diretta in genere, o indiretta dove specificatamente prevista.

Tale zona comprende gli edifici esistenti con tipologia tradizionale-storica.

La zona è assoggettata a recupero urbanistico-edilizio, gli interventi previsti sono quelli di manutenzione edilizia, restauro, conservazione tipologica e di risanamento conservativo, oltre a quello di ristrutturazione edilizia, che, nei centri di Torreano e Martignacco sarà subordinato alla predisposizione di piano attuativo anche per singolo immobile, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi.

Resta salva la possibilità di demolizione mediante intervento diretto di elementi estranei o non coerenti con l’organismo edilizio.

 

a) Per gli edifici con tipologia tradizionale - storica è previsto:

- il mantenimento dell'altezza delle fronti o allineamento con edifici contigui esistenti;

- la non modificazione delle fronti prospettanti gli spazi pubblici per i piani superiori degli edifici non modificati rispetto alle caratteristiche originali. Nel caso di comprovate necessità di adeguamento allo standard abitativo ed alla funzionalità interna, sarà possibile procedere all’apertura di nuovi fori, purché nel rispetto della «griglia compositiva» di facciata;

- nel caso di sostituzione della copertura esistente, la disposizione delle falde e la pendenza dovranno riprodurre quelle preesistenti qualora siano adeguate alle tipologie storiche, ovvero dovranno adeguarsi alle coperture degli edifici contigui di valore storico-ambientale; lo sporto del tetto dovrà essere realizzato in travi di legno sagomate ed il manto di copertura dovrà essere costituito da coppi o tegole per morfologia e colore equiparabili ai coppi;

- il completamento degli edifici in linea;

- divieto di intonacatura delle murature in sasso faccia a vista;

- conservazione delle cornici in pietra; ove non conservabili dovranno essere sostituite con altre di identico materiale e lavorazione;

- conservazione dei portoni e degli androni di ingresso alle corti interne e divieto di abbassamento dell’imposta di solaio al di sotto della chiave di volta o dell’architrave che delimita l’androne. Le volte non potranno essere modificate nella geometria, neanche nel caso di rifacimento totale;

- i serramenti e gli scuretti, ove sostituiti, dovranno essere in legno, o del tipo similare per colorazione e forma, e le colorazioni dovranno essere conformi a quelle della tradizione locale. I serramenti non potranno essere in alluminio anodizzato;

- è sempre e comunque fatto divieto di utilizzare, come sistema di oscuramento, persiane avvolgibili di qualunque materiale;

- la colorazione delle facciate dovrà essere conforme ai colori della tradizione locale;

- i comignoli e le canne fumarie, se a vista, dovranno essere integrate nei materiali e tecnologie all’organismo edilizio.

 

b) Nel caso di nuova edificazione in lotti liberi (subordinata alla formazione di piano attuativo anche per singolo edificio):

- i lotti sul fronte strada dovranno uniformarsi alle altezze degli edifici contigui con un margine di discrezionalità di ml. 0,50, concedibile solo se grazie al suo utilizzo si ottiene un piano aggiuntivo.

- i lotti interni dovranno essere edificati secondo tipologie conformi all’ambiente urbano in cui trovano collocazione;

- valgono inoltre tutte le prescrizioni, relative all’estetica, della lettera a);

- in tutte le nuove costruzioni sia edificate in lotti liberi sia frutto di demolizione con ricostruzione, oltre all’applicazione degli obblighi della legge 122/89, sarà obbligatorio prevedere un posto auto per ogni unità immobiliare pari a mq. 10,00 ogni 100 mc. e una quantità di superfici a verde privato pari a mq. 8,00 ogni mc. 250 edificati.

 

DESTINAZIONI D’USO

a-  alberghiera;

b-  artigianale produttiva di interesse residenziale, a basso impatto ambientale, come panificio, gelateria, pizzeria, rosticceria, sartoria, calzoleria, cappelleria, oreficeria, bottega d’arte, laboratorio fotografico, laboratorio odontotecnico e simili, previa verifica dell’ASS;

c-  commerciale al dettaglio;

d-  direzionale, eccetto dancing e discoteche;

e-  residenziale;

f-   servizi e attrezzature collettive;

g-  servizi compatibili con la residenza, previa verifica dell’ASS;

h-  agricola, per deposito e magazzino, per conservazione, trasformazione, confezionamento e vendita di prodotti provenienti in misura prevalente dall’azienda agricola, senza depositi o lavorazioni all'aperto, e per agriturismo, previa verifica dell’ASS.

La superfice lorda di destinazione d’uso agricola non agrituristica e di destinazione d’uso artigianale produttiva non può superare m2 200, o l’esistente alla data di adozione della variante 40 (27 10 2014) + m2 50 per ogni lotto.

 

Le costruzioni esistenti di uso residenziale possono essere modificate con gli interventi di ristrutturazione edilizia senza demolizione solo a Ceresetto, Nogaredo e Faugnacco. Nel Capoluogo ed a Torreano l’utilizzo di tale categoria di intervento è subordinata alla predisposizione di specifici piani attuativi, anche per singolo immobile.

Resta salva la possibilità di demolizione di elementi esterni all’organismo edilizio.

Le costruzioni esistenti possono essere trasformate compatibilmente con gli usi consentiti dal presente articolo. La configurazione fisica di questi edifici può essere modificata anche traslando il corrispondente volume (demolizione e ricostruzione), calcolato vuoto per pieno, all'interno dell'area di pertinenza, fermo restando il rispetto del Codice Civile; ciò sarà possibile nel solo caso in cui l’edificio oggetto di demolizione sia o frutto di costruzione recente (successiva al 1950) o sia fatiscente e di non particolare pregio architettonico, o non si armonizzi con il contesto costruito. Tale possibilità è subordinata alla formazione di un piano attuativo, anche per singolo immobile.

 

INDICI E PARAMETRI

 

- Indice di fabbricabilità fondiaria                                                                                  mc/mq. 2,00

- Rapporto di copertura                                                                                                mq/mq. 0,50

- Altezza massima

            per ricostruzioni o completamenti                                  non superiore all'altezza degli edifici                                                                                                    circostanti di carattere storico/tradizionale                                                                                             posti entro la stessa sub-zona

            per l’edificazione in lotti liberi (interni)                            max.                            ml.       9,00

- Numero di piani fuori terra (per edificazione in lotti liberi interni)            max. 2 + sottotetto abitabile

- Distanza minima dalle strade

            nel caso di demolizione con ricostruzione                                  esistente o in allineamento

            nel caso di edificazione in lotti liberi                                                                  min. ml. 5,00

- Distanza minima dai confini

            in lotti liberi e in ricostruzione con traslazione                                                     ml. 5,00

            per edifici esistenti                                                                               quella in essere

            Distanza dei nuovi edifici da quelli preesistenti:

            tra parete finestrata e parete finestrata                                                  ml. 10,00

            negli altri casi                                                                                      ml. 10,00 o in aderenza o

                                                                                                                      unione

 

VALGONO INOLTRE LE SEGUENTI PRESCRIZIONI

a-         Ogni nuova costruzione sarà subordinata alla dimostrata possibilità di accesso veicolare al lotto e nei centri di Torreano e Martignacco alla predisposizione di specifici piani attuativi, anche per singolo immobile.

b-         Ogni tipo di intervento edilizio, nei centri di Torreano e Martignacco, che conduca alla realizzazione di nuovi vani residenziali (secondo definizione ISTAT), eccedenti i mc. 150 di ampliamento, comunque concesso, sarà subordinato alla predisposizione di un piano attuativo anche per singolo immobile.

c-         Nel caso di predisposizioni di piani attuativi anche volontari che interessino un intero isolato si potrà usufruire di un indice di fabbricabilità sarà pari a mc./mq. 3,0. Ciò esclude ogni ulteriore possibilità di ampliamento.

c1-       L’attuazione della zona B1 di Nogaredo compresa tra via del Mulino, canale Ledra di Martignacco, zona VP e zona B3 è soggetta a stipula con il Comune di una convenzione prevedente un parcheggio di uso pubblico eventualmente regolamentato di almeno m2 600 e un parcheggio di relazione per la zona B1 proporzionato agli abitanti e agli utenti prevedibili.

d-         Gli ampliamenti per gli edifici ultimati alla data di approvazione della Variante n. 8 (20 maggio '97), in lotti saturi o alla cui saturazione mancano meno di 150 mc, possono essere concessi, una tantum, per ogni Unità Immobiliare nella misura massima di mc.150, in deroga ad indici e parametri, fatte salve le prescrizioni del Codice Civile.

e-         È consentito, per gli edifici ultimati alla data di adozione della Variante 24 in lotti saturi o alla cui saturazione mancano meno di 150 mc, procedere, oltre agli ampliamenti di cui al punto d), a lavori per la costruzione di nuovi corpi di fabbrica (staccati) destinati a fabbricati accessori, con altezza massima pari a ml. 3,50 e fino al limite di mc. 150, in deroga esclusivamente1 all'indice fondiario ed al rapporto di copertura, nel rispetto del Codice Civile. L’altezza al colmo può arrivare a ml. 4,50 qualora ci sia un progetto unitario con la proprietà limitrofa.

f-          STRALCIATO1

g-         La documentazione per il titolo abilitativo deve comprendere, oltre agli elaborati di progetto, il rilievo dello stato di fatto e la documentazione fotografica delle fronti e degli edifici circostanti. Degli elaborati di progetto deve fare parte una tavola riportante una significativa porzione dell’intorno.

h-         Sono ammesse deroghe per gli edifici di recente costruzione (successivi al 1950) non integrati con l’intorno; nella fattispecie si potrà intervenire con demolizioni, modificazioni delle altezze ed ogni tipo di intervento mirante alla introduzione di elementi tipici dell’edilizia storica locale. Gli interventi demolitori su questi edifici non richiedono predisposizione di alcun piano attuativo se non affacciati sulla pubblica via.

i-          Le attività direzionali, commerciali nonché di servizi, potranno interessare i soli piani terreno e primo. Gli scantinati, là dove esistenti, potranno essere impiegati come deposito e/o magazzino per le suddette attività. Le superfici adibite al commercio e all’artigianato dovranno essere rispondenti ai dettami dei vari strumenti amministrativi di controllo del settore commerciale2 e alle Leggi e Regolamenti regionali in materia. Non sono in ogni caso ammesse attività non compatibili con la scala edilizia dell’edificazione storica. Le prescrizioni in materia di aree da riservare a parcheggi in edifici preesistenti e già con destinazione d’uso commerciale alla data del 18 giugno 2003 non trovano applicazione. E’ ammesso rendere disponibili le aree da destinare a parcheggio per esercizi commerciali anche in regime di convenzionamento con i proprietari o gestori di parcheggi pubblici o privati, fermo restando il rispetto del numero minimo di posti auto previsti dagli standards urbanistici2.

l-          Non si potrà procedere ad ampliamenti in sopraelevazione, fatti salvi i casi citati.

m-        Ogni intervento di nuova costruzione e/o demolizione con ricostruzione, realizzato nei centri di Martignacco e Torreano, fatta eccezione per i casi detti, sarà subordinato alla formazione di un piano attuativo anche per singolo immobile, così come ogni intervento eccedente i mc. 150 (definizione ISTAT).

n-         Le recinzioni sui confini verso strada dovranno essere realizzate con muri in laterizio ornamentale, sassi, pietre, calcestruzzo o c.a. fino ad una H massima di ml. 2,00. Nel caso di muri in calcestruzzo o cemento armato, questi dovranno essere intonacati. Sui confini diversi da confine verso strada sarà possibile predisporre recinzioni in paletti d’acciaio e rete metallica plastificata, anche infissi su muretti in cemento armato dell’altezza massima di cm. 30, o con siepi. L’altezza massima delle recinzioni è fissata in ml. 2,00.

o-         Quanto non esplicitamente normato va riferito al Codice Civile.

p-         L’approvazione delle presenti NTA costituisce di fatto abrogazione ed inefficacia delle NTA ed ogni         altro elaborato costituente il piano attuativo delle zone B1 del Capoluogo.

 

 

8.2 - SUB-ZONA B2.

 

ATTUAZIONE: diretta

 

In questa sub-zona sono ammessi tutti gli interventi edilizi.

 

DESTINAZIONI D’USO

a-  alberghiera;

b-  artigianale produttiva di interesse residenziale, a basso impatto ambientale, come panificio, gelateria, pizzeria, rosticceria, sartoria, calzoleria, cappelleria, oreficeria, bottega d’arte, laboratorio fotografico, laboratorio odontotecnico e simili, previa verifica dell’ASS;

c-  commerciale al dettaglio;

d-  direzionale, eccetto dancing e discoteche;

e-  residenziale;

f-   servizi e attrezzature collettive;

g-  servizi compatibili con la residenza, previa verifica dell’ASS;

h-  agricola, per deposito e magazzino, per conservazione, trasformazione, confezionamento e vendita di prodotti provenienti in misura prevalente dall’azienda agricola, senza depositi o lavorazioni all'aperto, e per agriturismo, previa verifica dell’ASS.

La superfice lorda di destinazione d’uso agricola non agrituristica e di destinazione d’uso artigianale produttiva non può superare m2 200, o l’esistente alla data di adozione della variante 40 (27 10 2014) + m2 50 per ogni lotto.

 

INDICI E PARAMETRI

- Indice di fabbricabilità fondiaria                                                                      mc./mq.            1,35

- Rapporto di copertura:                                                                                   mq./mq.            0,50

- Indice di utilizzo minimo                                                                                 mq.                  50,001

- Altezza massima:                                                                                          ml.                   10,00

- Numero dei piani                                                                                           n.                            3

- Distanza minima dalle strade                                                                         ml.                   7,501

- Distanza minima dai confini contro terzi

   - pari all’altezza del fabbricato con un minimo di                                             ml.                   5,001

- Distanza minima dai confini contro terzi

                                                                                   per gli edifici accessori con h max ml. 3,50 a

                                                                                   confine per un’estensione max pari a ml. 10,00

- Distanza minima tra pareti finestrate di edifici antistanti:                                   ml.                   10,00

 

VALGONO INOLTRE LE SEGUENTI PRESCRIZIONI

a-         È consentita la costruzione in aderenza o unione tra edifici situati in lotti distinti nel rispetto di quanto      stabilito dal Codice Civile.

b-         Gli ampliamenti per gli edifici ultimati alla data di approvazione della Variante n. 8 (20 maggio '97), in lotti saturi o alla cui saturazione mancano meno di 150 mc, possono essere concessi, una tantum, per ogni Unità Immobiliare, con esclusione degli edifici condominiali (con numero di unità superiore a 4), nella misura massima di mc. 150, in deroga a indici e parametri.

c-         È consentito procedere a lavori di ampliamento di edifici ultimati alla data di adozione della         Variante 24 in deroga alla distanza minima dalla strada, purché con l'ampliamento la distanza in          essere venga mantenuta e non divenga pregiudizievole all’ampliamento della sede stradale.

d-         È consentito, per gli edifici ultimati alla data di adozione della Variante 24 in lotti saturi o alla cui saturazione mancano meno di 150 mc, procedere, oltre agli ampliamenti di cui al punto b), a lavori per la costruzione di nuovi corpi di fabbrica (staccati) destinati a fabbricati accessori, con altezza massima pari a ml. 3,50 e fino al limite di mc. 150, in deroga all'indice fondiario ed al rapporto di copertura, nel rispetto del Codice Civile. L’altezza al colmo può arrivare a ml. 4,50 qualora ci sia un progetto unitario con la proprietà limitrofa.

e-         STRALCIATO1

f-          È fatto divieto di procedere alla costruzione di terrazze in aggetto sul fronte strada ove si tratti di             pubblica via aperta al traffico, qualora l’edificio sia ubicato a distanza inferiore ai ml. 5,00 dalla strada     in questione.

g-         Le recinzioni sui confini verso strada dovranno essere realizzate con muri in laterizio ornamentale,         sassi, pietre, calcestruzzo o cemento armato fino ad una H massima di ml. 2,00. Nel caso di muri in calcestruzzo o cemento armato, questi dovranno essere intonacati. Sui confini diversi da confine verso strada sarà possibile predisporre recinzioni in paletti d’acciaio e rete metallica plastificata, anche infissi su muretti in cemento armato dell’altezza massima di cm. 30, o con siepi. L’altezza massima delle recinzioni è fissata in ml. 2,00. Nelle zone agricole attigue alle zone residenziali è possibile realizzare la recinzione con muretti da cm. 30 con sopra rete e paletti, sempre con altezza complessiva di ml. 2,001.

h-         Quanto non esplicitamente normato va riferito al Codice Civile.

i-          I condomini e le case a schiera dovranno contenere un massimo di otto unità abitative.

l-          Il 50% delle aree scoperte dovranno essere destinate a verde alberato al netto delle superfici coperte e delle superfici destinate a parcheggio e autorimesse fuori terra e della viabilità di accesso e manovra. Si suggerisce per tutte le zone residenziali che le aree di sosta vengano realizzate con pavimentazioni drenanti.

 

 

 

8.3 - SUB-ZONA B3.

 

ATTUAZIONE: diretta

In questa sub-zona sono ammessi tutti gli interventi edilizi.

 

DESTINAZIONI D’USO

a-  alberghiera;

b-  artigianale produttiva di interesse residenziale, a basso impatto ambientale, come panificio, gelateria, pizzeria, rosticceria, sartoria, calzoleria, cappelleria, oreficeria, bottega d’arte, laboratorio fotografico, laboratorio odontotecnico e simili, previa verifica dell’ASS;

c-  commerciale al dettaglio;

d-  direzionale, eccetto dancing e discoteche;

e-  residenziale;

f-   servizi e attrezzature collettive;

g-  servizi compatibili con la residenza, previa verifica dell’ASS.

h-  agricola, per deposito e magazzino, per conservazione, trasformazione, confezionamento e vendita di prodotti provenienti in misura prevalente dall’azienda agricola, senza depositi o lavorazioni all'aperto, e per agriturismo, previa verifica dell’ASS;

La superfice lorda di destinazione d’uso agricola non agrituristica e di destinazione d’uso artigianale produttiva non può superare m2 200, o l’esistente alla data di adozione della variante 40 (27 10 2014) + m2 50 per ogni lotto.

 

INDICI E PARAMETRI

- Indice di fabbricabilità fondiaria                                                                      mc./mq.            0,90

- Rapporto di copertura:                                                                                   mq./mq.            0,40

- Indice di utilizzo minimo                                                                                 mq.                  50,001

- Altezza massima:                                                                                          ml.                   9,00

- Numero dei piani fuori terra                                                                            n. 2+sottotetto abitabile

- Distanza minima dalla strada                                                                         ml.                   7,501

- Distanza minima dai confini contro terzi

  - pari all’altezza del fabbricato con un minimo di                                              ml.                   5,001

- Distanza minima dai confini contro terzi

  per edifici accessori isolati con H max ml. 3,50                        a confine per un’estensione max pari a ml.

                                                                                               10,00

- Distanza minima tra parete finestrate e pareti finestrate di edifici antistanti:       ml.                   10,00

 

VALGONO INOLTRE LE SEGUENTI PRESCRIZIONI

a-         È consentita la costruzione in aderenza o unione tra edifici situati in lotti distinti nel rispetto di quanto      stabilito dal Codice Civile.

b-         Gli ampliamenti per gli edifici ultimati alla data di approvazione della Variante n. 8 (20 maggio '97), in lotti saturi o alla cui saturazione mancano meno di 150 mc, possono essere concessi, una tantum, per ogni Unità Immobiliare, con esclusione degli edifici condominiali (con numero di unità superiore a 4), nella misura massima di mc. 150, in deroga a indici e parametri, fatto salvo il rispetto del Codice Civile.

c-         È consentito procedere a lavori di ampliamento di edifici ultimati alla data di adozione della         Variante 24 in deroga alla distanza minima dalla strada, purché con l'ampliamento la distanza in          essere venga mantenuta e purché tale ampliamento non sia pregiudizievole all’eventuale    ampliamento della sede stradale.

d-         È consentito, per gli edifici ultimati alla data di adozione della Variante 24 in lotti saturi o alla cui saturazione mancano meno di 150 mc, procedere, oltre agli ampliamenti di cui al punto b), a lavori per la costruzione di nuovi corpi di fabbrica destinati a fabbricati accessori, con altezza massima pari a ml. 3,50 e fino al limite di mc. 150, in deroga all'indice fondiario ed al rapporto di copertura.

            L’altezza al colmo può arrivare a ml. 4,50 qualora ci sia un progetto unitario con la proprietà limitrofa.

f-          (Soppressa).

g-         Le recinzioni sui confini verso strada dovranno essere realizzate con muri in laterizio ornamentale, sassi, pietre, calcestruzzo o cemento armato fino ad una H massima di ml. 2,00. Nel caso di muri in calcestruzzo o cemento armato, questi dovranno essere intonacati. Sui confini diversi da confine verso strada, oltre che con le tipologie dette, sarà possibile predisporre recinzioni in paletti d’acciaio e rete metallica plastificata, anche infissi su muretti in cemento armato dell’altezza massima di cm. 30, o con siepi. L’altezza massima delle recinzioni è fissata in ml. 2,00.

h-         Quanto non esplicitamente normato va riferito al Codice Civile.

i-          Gli edifici di carattere condominiale avranno le seguenti limitazioni:

·          con lotto min.                                                                                                 mq. 2.300

                        numero max di unità                                                                                                     8

·         con lotto min.                                                                                                  mq. 1700

                        numero max di unità                                                                                                     6

            La superficie minima del lotto potrà avere1 una tolleranza del 5% della superficie, in ragione       delle discrepanze rilevabili tra cartografia e reale assetto fisico-proprietario dei terreni.

Il 50% delle aree scoperte dovranno essere destinate a verde alberato al netto delle superfici     coperte e delle superfici destinate a parcheggio e autorimesse fuori terra e della viabilità di accesso e manovra; si suggerisce per tutte le zone residenziali che le aree di sosta vengano realizzate con pavimentazioni drenanti1.

            L’edificio dovrà essere armonizzato con il contesto in cui si colloca.

l-          Nel caso di edificazione di ville a schiera, la continuità dell’edificato dovrà essere limitato a sei unità.

            Nel caso di edificazione di un numero di schiere superiore a sei, dovrà essere obbligatoriamente             frapposto un vuoto (inedificato) pari a ml. 10,00 ogni sei unità edificate.

 

 

8.4 - SUB-ZONA B4.

 

ATTUAZIONE: diretta subordinata alla stipula di convenzione con il Comune

 

In questa sub-zona si interviene in modo diretto, previa stipula di Convenzione tra privato e Comune e sono ammessi tutti gli interventi edilizi.

 

DESTINAZIONI D’USO

a-  alberghiera;

b-  artigianale produttiva di interesse residenziale, a basso impatto ambientale, come panificio, gelateria, pizzeria, rosticceria, sartoria, calzoleria, cappelleria, oreficeria, bottega d’arte, laboratorio fotografico, laboratorio odontotecnico e simili;

c-  commerciale al dettaglio;

d-  direzionale, eccetto dancing e discoteche;

e-  residenziale;

f-   servizi e attrezzature collettive;

g-  servizi compatibili con la residenza, previa verifica dell’ASS.

 

INDICI E PARAMETRI

- Indice di fabbricabilità fondiaria                                                                      mc./mq.            0,72

- Rapporto di copertura:                                                                                   mq./mq.            0,40

- Indice di utilizzo minimo                                                                                 mq.                  50,001

- Altezza massima:                                                                                           ml.                   9,00

- Numero dei piani fuori terra                                                                            n.         2 + sottotetto

- Superficie minima del lotto

a) casa unifamiliare                                                                                          mq.                  600

b) case bifamiliari e trifamiliari                                                   per unità           mq.                  400

- Distanza minima dalla strada                                                                          ml.                   7,501

- Distanza minima dai confini contro terzi

  - pari all’altezza del fabbricato con un minimo di                                              ml.                   5,001

- Distanza minima tra pareti finestrate e pareti finestrate di edifici antistanti:        ml.                   10,00

 

VALGONO, INOLTRE, LE SEGUENTI PRESCRIZIONI

a-         L’edificazione in questa zona è subordinata alla stipula di una Convenzione tra Comune e privato           che impegna quest’ultimo a completare le infrastrutture di cui sia eventualmente carente l’area, per la parte che interessa il nuovo edificio.

b-         L’edificazione di tali aree è subordinata al completamento di tutte le infrastrutture a rete che sono a        carico dell’attuatore come previsto dalla legge.

c-         STRALCIATO1

d-         (Soppressa).

e-         Le recinzioni sui confini verso strada dovranno essere realizzate con muri in laterizio ornamentale, sassi, pietre, calcestruzzo o cemento armato fino ad una H massima di ml. 2,00. Nel caso di muri in calcestruzzo o cemento armato, questi dovranno essere intonacati. Sui confini diversi da confine verso strada sarà possibile predisporre recinzioni in paletti d’acciaio e rete metallica plastificata, anche infissi su muretti in cemento armato dell’altezza massima di cm. 30, o con siepi. L’altezza massima delle recinzioni è fissata in ml. 2,00.

f-          Quanto non esplicitamente normato va riferito al Codice Civile.

g-         Nel caso di edificazione di ville a schiera, la continuità dell’edificato dovrà essere limitato a sei unità.       Nel caso di edificazione di un numero di schiere superiore a sei, dovrà essere obbligatoriamente      frapposto un vuoto (inedificato) pari a ml. 10,00 ogni sei unità edificate.

h-         Gli edifici di carattere condominiale avranno le seguenti limitazioni:

·          con lotto min.                                                                                                 mq. 2.300

            numero max di unità                                                                                                                8

·          con lotto min.                                                                                                 mq. 1700

            numero max di unità                                                                                                                6

Il 50% delle aree scoperte dovranno essere destinate a verde alberato al netto delle superfici     coperte e delle superfici destinate a parcheggio e autorimesse fuori terra e della viabilità di accesso e manovra1. Si suggerisce per tutte le zone residenziali che le aree di sosta vengano realizzate con pavimentazioni drenanti.

            L’edificio dovrà essere armonizzato con il contesto in cui si colloca.

 

 

8.5 - SUB-ZONA B*.

 

ATTUAZIONE: diretta

 

Le zone B* corrispondono alle zone C completate e già infrastrutturate. Per i lotti non ancora saturi valgono le norme del piano attuativo in base al quale sono state realizzate, per l’interezza del periodo di vigenza del medesimo, mentre i lotti saturi sono soggetti alle norme di zona B3.